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L’assegno divorzile e la sua natura composita

Una delle principali conseguenze, sotto il profilo patrimoniale, è l’eventuale diritto di uno dei coniugi, normalmente quello meno abbiente, di percepire un assegno definito “divorzile” (o “divorziale”), per distinguerlo da quello “di mantenimento” che spetta, al ricorrere delle condizioni di legge, a seguito di separazione giudiziale e, quindi, in una fase ancora transitoria del rapporto. Si tratta di un diritto di credito imprescrittibile, irrinunciabile e indisponibile che un ex coniuge vanta nei confronti dell’altro, fino al momento in cui il beneficiario stesso passi a nuove nozze oppure l’obbligato muoia o fallisca.

La principale ratio della provvidenza de quo è quella di garantire anche all’ex coniuge economicamente più debole la possibilità di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. Come risulta dal dettato dell’art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 e dalla giurisprudenza costante, nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione di uno dei due coniugi, si deve tener conto anche di una serie di elementi, tra i quali spiccano, da un lato, l’impossibilità di procurarseli per motivi di salute o per la difficoltà di “spendere” la propria qualificazione personale nel mercato del lavoro in quel dato momento storico e contesto sociale e, dall’altro lato, l’eventuale protrarsi di una convivenza more uxorio, dalla quale derivi un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge più debole.

Nonostante il principale fondamento dell’istituto in commento sia, appunto, di tipo assistenzialistico, esso è basato anche su altre due componenti, che emergono da un’attenta analisi dei criteri (elencati all’art. 5, comma 6, legge cit.) che devono guidare l’organo giudiziario nello stabilire la misura dell’assegno: una componente di tipo compensativo e l’altra di tipo risarcitorio. La prima emerge dalla circostanza che deve essere dato rilievo all’apporto personale e patrimoniale di ciascuna delle parti alla conduzione della vita in costanza di matrimonio.

La componente risarcitoria, d’altro canto, si desume dalla necessità di tener conto, altresì, dell’eventuale responsabilità di uno due coniugi della rottura del nucleo familiare. Il diritto a percepire l’assegno divorzile, in definitiva, è determinato dal ricorrere di una delle suddette componenti o dal concorso due o più delle stesse. Fermo restando che il diritto de quo, ove stabilito nella sentenza di divorzio, spetta fin dal momento in cui questa passa in giudicato, è possibile richiedere al giudice di determinarlo in qualunque tempo, qualora sopravvengano apprezzabili modifiche dei rispettivi redditi. Il versamento dell’assegno può essere mensile ovvero in un’unica soluzione (in tal caso anche con assegnazione di un bene), con rilevanti conseguenze in materia successoria, come già visto.

E’ interessante evidenziare, infine, le speciali forme di garanzia che l’ordinamento ha posto a tutela di questo peculiare diritto di credito, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte dalla novella del 1987, in aggiunta ad altre eventuali forme che il giudice può sempre disporre (ad esempio, iscrizione di ipoteca su un immobile dell’obbligato, pignoramento dei suoi beni, del suo stipendio o della sua pensione).

L’assegno divorzile, infatti, non solo può essere pagato anche da terzi (come previsto per l’assegno di mantenimento a seguito di separazione personale), ma è data al beneficiario perfino la possibilità, senza ricorrere al giudice, di richiedere direttamente al datore di lavoro dell’obbligato fino alla metà di quanto gli spetta, avendo addirittura un’azione esecutiva nei confronti del datore stesso, in caso d’inadempimento (cfr. art. 8 legge n. 898/1970).

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