Il premio assicurativo

Per godere della tranquillità di una copertura assicurativa, il contraente deve pagare un certo importo, che prende il nome di premio assicurativo, alla compagnia con cui ha stipulato il contratto. Il pagamento può essere eseguito al momento della sottoscrizione della polizza oppure secondo un piano rateale.

L'ammontare del premio varia in base a certi elementi, che possono aumentare le probabilità di avvenimento di un incidente stradale, tra i più rilevanti:

  • il sesso e l'età dell'assicurato;
  • la residenza dell'assicurato;
  • la professione dell'assicurato;
  • anzianità di patente;
  • potenza del veicolo;
  • precedenti (classe bonus malus);
  • ecc.

Quindi le compagnie, per definire il costo delle polizze, prendono in considerazione il fatto che il rischio di incidente è differente in base alle caratteristiche di ogni singolo individuo. Per semplificazione, però, esistono dei gruppi (detti classi di merito) con analoghe caratteristiche di appartenenza, sulla base di alcune variabili di incidenza al provocare incidenti.

A causa della liberalizzazione del mercato e delle tariffe ci sono consistenti differenze di costo tra premi assicurativi RCA pressappoco identici, per questo è bene che ogni consumatore confronti i prezzi di più assicurazioni prima di sottoscrivere un contratto. Solo in questo modo è possibile fare la scelta più idonea alle proprie esigenze risparmiando soldi.

I consumatori che si impegnano a trovare, tra le tante proposte, la polizza RCA più adatta alle proprie necessità possono servirsi della legge n. 57/2001 atta a garantire la trasparenza, la leale concorrenza tra competitors e la corretta informazione nei confronti dei clienti.

La suddetta legge, soprattutto a tutela del consumatore, prevede:

  • l'obbligo alle compagnie assicuratrici di rendere visibili (nelle filiali e sulla loro presenza internet) le tariffe dei premi annuali dei diversi profili, le condizioni sulle polizze e di elencare a contratto eventuali clausole in modo chiaro ed evidente;
  • la comunicazione anticipata (di almeno 60 giorni dalla data di scadenza della polizza) riguardo ad eventuali aumenti del premio assicurativo. Se tale norma non fosse rispettata, l'assicurato può reclamare il rinnovo della polizza allo stesso costo dell'anno precedente;
  • la facoltà di avvisare la compagnia del recesso della polizza (in caso fosse a tacito rinnovo, ovvero automatico) anche a mezzo fax, fino a 30 giorni prima della sua data di scadenza; ma in caso di rincaro del premio maggiore rispetto al tasso d'inflazione legale (definito annualmente) la richiesta di recesso può essere inviata, anche via fax, fino all'ultimo giorno di validità del contratto assicurativo;
  • il diritto dell'assicurato di conoscere l'importo esatto del danno rimborsato dall'assicurazione per coprire i danneggiamenti causati a terzi;
  • il diritto dell'assicurato di ricevere, almeno 30 giorni prima dalla scadenza della polizza, l'attestato di rischio (documento che indica il numero di sinistri legati all'assicurato negli ultimi cinque anni e la classe di merito di provenienza e di destinazione in caso di stipula di una nuova polizza).