Tutela del consumatore

Esistono leggi a tutela del consumatore in materia di trasparenza della comunicazione delle condizioni contrattuali. Le normative cercano di delineare in modo rigoroso le linee guida che le imprese assicuratrici devono seguire per la realizzazione e l'esposizione della documentazione sia informativa che contrattuale riguardante le molteplici tipologie di polizza esistenti. In questo modo si tenta di garantire una maggiore chiarezza sui servizi proposti e le loro condizioni.

Prima di sottoscrivere un contratto assicurativo è, comunque, molto utile osservare i seguenti consigli:

  • verificare che l'assicurazione rinunci al diritto di rivalsa;
  • accertarsi che la polizza copra tutti i conducenti abilitati (ossia che non escluda, ad esempio, guidatori al di sotto dei 25 anni di età);
  • controllare che non siano state inserite a contratto garanzie facoltative non richieste (ad esempio, tutela legale, assicurazione furto-incendio, ecc.);
  • verificare che i dati inseriti nella polizza siano identici a quelli riportati sul libretto di circolazione;
  • le franchigie devono essere inserite a contratto solo se diminuiscono il premio assicurativo annuale;
  • evitare di sottoscrivere polizze assicurative con un massimale inferiore al milione e mezzo di euro (una cifra inferiore risulterebbe troppo rischiosa per la sicurezza economica dell'assicurato);
  • verificare che la compagnia assicurativa sia tra quelle riconosciute dall'ISVAP e sia autorizzata ad operare sul territorio italiano, per non cadere in possibili truffe;
  • asscurarsi che la polizza includa l'estensione europea.

La normativa

La legge n. 57/2001, al fine di garantire la trasparenza e la corretta concorrenzialità dei servizi assicurativi RCA, prevede che le assicurazioni pubblichino i loro premi annuali di riferimento, indicando il periodo di validità degli stessi.

Più nello specifico, tutti gli assicuratori italiani ogni sei mesi devono comunicare le proprie tariffe annuali, per ogni profilo previsto e richiesto dalla legge. Infatti, questi dati vengono raccolti e resi pubblici da:

  • ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private);
  • CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti);
  • Camera di Commercio dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura della provincia di riferimento.

I dati forniti da tutte le compagnie assicurative vengono, poi, pubblicati dal Ministero delle Attività Produttive e suddivisi nelle seguenti categorie:

  • Listini prezzo RCA;
  • Premi per il semestre in corso;
  • Imprese assicuratrici riconosciute a norma;

I consumatori sono, quindi, tutelati grazie ad un'informazione chiara riguardo alle tariffe applicate da ogni assicurazione, che gli permette di scegliere l'offerta più conveniente.

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada

Il Fondo di garanzia delle vittime della strada è stato istituito con la legge n. 990/1969, sotto la supervisione del Ministero delle Attività Produttive. Si tratta di un fondo finanziato da una piccola percentuale dei premi RCA pagati dai contraenti alle assicurazioni.

Periodicamente viene designata un'impresa assicuratrice (a regione o per un gruppo di regioni), tra quelle legalmente riconosciute, a farsi carico della gestione del Fondo.

Il Fondo di garanzia tutela la persona danneggiata, intervenendo con l'indennizzo, nei seguenti casi:

  • incidenti stradali causati da veicoli non identificati, solo per lesioni alle persone;
  • sinistri stradali causati da veicoli non assicurati, per danni a persone o cose ma con una franchigia di circa 500,00 euro;
  • sinistri causati da mezzi di trasporto assicurati presso assicurazioni in “liquidazione coatta amministrativa” (ossia, in fallimento).

Per ottenere il risarcimento dovuto è necessario inviare richiesta alla CONSAP. Nel caso vi fossero problemi con il risarcimento, è possibile rivolgersi:

  • alla compagnia assicuratrice designata;
  • all'ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici);
  • all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private).