La classe di merito

Secondo la legge n. 990/1969 vengono predisposte 18 classi di merito, con cui si definiscono le rischiosità rappresentate dagli automobilisti e da cui le compagnie assicurative fissano i loro piani tariffari.

Il bonus-malus

La legge n. 990/1969 presume anche la normativa del sistema bonus-malus.

Difatti, al rinnovo annuale della polizza l'assicuratore deve considerare il comportamento assunto dell'automobilista nel corso dell'anno e nel caso non abbia causato sinistri è previsto che la classe di merito diminuisca di un punto (ovvero si matura un bonus); mentre, per ogni incidente provocato la classe di merito aumenta di due punti (in tal caso si consegue un malus) e di conseguenza la compagnia, per l'anno successivo, presenta all'assicurato un premio più alto.

Chi assicura per la prima volta un veicolo con una polizza RCA bonus-malus viene inserito nella quattordicesima classe. Se durante il primo anno l'assicurato non causa incidenti entra automaticamente in tredicesima classe con un premio annuale ribassato; se, invece, provoca un incidente viene messo in sedicesima classe ed il suo premio assicurativo viene aumentato.

Il bonus malus è il metodo più usato per la responsabilità civile auto, il suo meccanismo è a punti e prevede che il costo del premio assicurativo venga rapportato al comportamento stradale dell'assicurato su scala temporale. L'attribuzione della classe di merito di appartenenza viene definita dal punteggio accumulato nel tempo: meno punti si hanno migliore è la classe di merito e minore il costo del premio da pagare.

La classe di merito per chi assicura più veicoli

Fino all'anno scorso acquistando un secondo veicolo (senza privarsi del primo) significava assicurarlo con la classe di merito di ingresso (ossia la quattordicesima), anche se, a volte, alcune compagnie decidevano di applicare una classe più favorevole per gli assicurati più lodevoli.

Ma con la legge n. 40/2007 (in vigore dal 3 aprile 2007) un automobilista, che ha già assicurato un veicolo, può beneficiare della stessa classe di merito acquisita negli anni, anche per la sottoscrizione di un contratto RCA per un secondo mezzo di trasporto a motore.

L'Unione Nazionale dei Consumatori, con il decreto legge n. 7/2007, ha integrato l'articolo n. 134 (“Attestazione sullo stato del rischio”) del Codice delle Assicurazioni Private. Questo decreto a partire dal 3 aprile 2007 è diventato legge grazie al cosiddetto “Bersani-Bis” [legge n. 40/2007].

Il decreto, infatti, prevede che la compagnia non può assegnare una classe di merito più bassa, rispetto a quella raggiunta secondo l'attestato di rischio legato all'assicurato, sia in caso di contratto RCA per un ulteriore veicolo (della stessa tipologia/potenza) dello stesso assicurato sia in caso di acquisto di un'autovettura da parte di un familiare convivente. Secondo quest'ultimo caso se, ad esempio, vostro figlio acquista un auto nuova può godere della miglior classe di merito tra quelle dei familiari conviventi.

Per mantenere la stessa classe di merito non è necessario restare legati alla stessa compagnia assicurativa, infatti sarà l'attestato di rischio a mostrare lo storico dell'assicurato presso qualsiasi altra assicurazione.

In ogni caso, l'assicurato ha diritto a mantenere la propria classe di merito nei seguenti casi:

  • permuta di veicolo (a fronte della vendita del vecchio);
  • rottamazione;
  • furto;
  • consegna in conto vendita (a patto che venga documentato);
  • acquisto di un secondo veicolo (grazie alla nuova legge n. 40/2007).

Come mantenere la classe di merito in caso di sinistro?

In alcuni casi è possibile conservare la classe di merito anche in caso di incidenti stradali: infatti, qualora fosse previsto a contratto, rimborsando l'assicurazione della somma risarcita alle terze parti coinvolte nel sinistro, l'assicurato evita l'aumento della classe di merito ed la conseguente maggiorazione di premio.

Questa condizione contrattuale potrebbe risultare interessante in caso di sinistri di modesta entità, dato che, liquidando gli importi pagati dalla compagnia, verrebbe meno il rischio di penalizzazione in termini di classe di merito.

E' possibile far valere tale possibilità, se prevista a contratto, anche passando ad un'altra impresa assicuratrice. In questo caso, il vecchio assicuratore deve inviare (almeno 30 giorni prima della scadenza annuale) l'attestato di rischio ed i seguenti documenti all'assicurato o alla nuova assicurazione:

  • se sinistro a risarcimento diretto:
    • numero del sinistro, data avvenimento, terze parti coinvolte;
    • procedura da seguire per richiedere, alla Stanza di compensazione c/o il CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), l'ammontare dell'importo liquidato e come effettuare il rimborso (di persona o tramite l'assicurazione);
    • classe di merito;
    • dichiarazione del fatto che, in caso di rimborso effettuato a titolo definitivo, alla classe di merito ed all'ammontare del premio per l'annualità successiva non verrà applicato il malus.
  • se sinistro non rientrante nella procedura di risarcimento diretto:
    • numero del sinistro, data avvenimento, terze parti coinvolte, ammontare e data del pagamento;
    • classe di merito;
    • dichiarazione del fatto che, in caso di rimborso effettuato a titolo definitivo, alla classe di merito ed all'ammontare del premio per l'annualità successiva non verrà applicato il malus.

Attestato di rischio

L'attestato di rischio rappresenta lo storico dei sinistri dell'assicurato degli ultimi cinque anni.

Il documento certifica la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione, in caso di cambio di compagnia assicuratrice, in base a dei liberi procedimento interni all'assicurazione di appartenenza.

La validità dell'attestato è stata estesa da tre mesi fino a cinque anni, per cui in caso di inutilizzo del veicolo o mancato rinnovo della polizza i suoi riferimenti saranno validi per i successivi cinque anni [legge n. 40/2007].

Le due voci principali di riferimento sono:

  • la classe di merito definita in base a parametri interni;
  • la classe di conversione universale (CU - ex CIP).

Il CU è il parametro di riferimento tra tutte le assicurazioni, che consente il riconoscimento della classe effettiva di appartenenza dell'assicurato ed il passaggio tra una compagnia ed un'altra.

Gli assicuratori hanno, infatti, l'obbligo di precisare all'interno dell'attestato di rischio a quale CU corrisponde la classe di merito interna applicata.

Dato che l'assicurato non è obbligato a rimanere legato alla stessa impresa assicuratrice con la quale è assicurato, la compagnia è obbligata a depositare l'attestato di rischio presso la filiale dove è stato sottoscritto il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.