Clausole limitative

Le clausole limitative, presenti in un contratto RCA o nelle polizze accessorie, sono quelle condizioni che le assicurazioni pongono al contraente in modo da avere meno obblighi in caso di sinistro. Si tratta, infatti, di vere e proprie limitazioni di responsabilità che l'assicuratore pone a contratto cosicché, in caso di non osservanza da parte dell'assicurato di una delle clausole, la compagnia non debba risarcire parte o l'intero costo dei danni causati dal sinistro.

E' bene verificare, nella nota informativa precontrattuale (in cui l'assicuratore è obbligato ad elencare tutte le peculiarità del contratto), la natura di ogni clausola prima della sottoscrizione di una polizza.

Nello specifico andiamo ad analizzare le clausole di franchigia, di esclusione e di rivalsa.

Clausola di franchigia

La clausola di franchigia definisce contrattualmente una certa somma di denaro, che, in caso di sinistro, rappresenta il valore non coperto dall'assicurazione ma direttamente a carico dell'assicurato. In generale, si tratta di un importo prestabilito che, solitamente, è compreso tra i 500,00 ed i 2.000,00 euro.

Poiché, in caso di franchigia, il contraente copre parte dell'indennizzo, il costo annuale della polizza assicurativa è, di solito, lievemente più basso.

La clausola in questione può essere prevista sia in contratti RCA che in polizze ARD (come furto, incendio, Kasko, ecc.).

Nei contratti RCA la franchigia, prestabilita al momento della stipula, rappresenta l'ammontare del denaro che l'assicurato deve risarcire alla propria assicurazione, se dovesse causare un incidente. Solitamente, la compagnia assicurativa copre tutti i danni apportati alle terze parti ed in un secondo momento chiede al proprio assicurato di rimborsarle la somma prefissata a contratto.

Nelle polizze del ramo Rischi Diversi, invece, la franchigia è il valore minimo da cui parte la copertura assicurativa. Ovvero, se l'ammontare dei danni è minore rispetto alla franchigia prestabilita allora non è previsto nessun risarcimento da parte dell'assicurazione; se, invece, superano la soglia minima fissata dalla franchigia, in tal caso la compagnia garantisce il pagamento dell'importo eccedente. Ad esempio, se una polizza furto ha una franchigia di 250,00 euro ed il danno per tentato scasso ammonta a 318,00 euro, l'assicurazione rimborsa solo i 68,00 euro residui a partire dal valore coperto dalla franchigia a carico dell'assicurato. Il risarcimento, in questo caso, è l'importo del danno meno la franchigia.

Spesso è opportuno scegliere una polizza bonus-malus con franchigia, poiché si tratta di un buon modo per risparmiare un po' di soldi sia perché il premio annuale è inferiore sia perché si evita il peggioramento della classe di merito a fronte di piccoli incidenti. Infatti, se si causano piccoli danni al di sotto o di poco superiori alla franchigia non è conveniente denunciare il sinistro, bensì pagare direttamente senza contattare l'assicurazione. In questo modo l'assicurato scongiura l'aumento del costo della polizza annuale evitando, di fatto, il peggioramento della classe di merito. Quando si provvede personalmente al risarcimento dei danni della parte lesa, è bene farsi rilasciare dal danneggiato una “dichiarazione di rinuncia” al coinvolgimento futuro dell'assicurazione o dell'assicurato.

Esistono diversi tipi di franchigia, ma le più citate sono:

  • franchigia relativa: l'assicurato è obbligato a coprire tutti i danni pari o inferiori al valore della franchigia prestabilita a contratto, mentre in caso di danni superiori l'assicurazione provvede alla loro liquidazione totale;
  • franchigia assoluta: se il danno è pari, superiore o inferiore l'ammontare della franchigia è sempre a carico dell'assicurato. La franchigia, quindi, è assoluta quando il suo valore pesa in ogni caso sull'assicurato, qualsiasi sia il costo del danno causato. Infatti, l'assicurazione copre solo l'importo eccedente alla somma fissata come franchigia.

Franchigia e scoperto

Lo scoperto, come la franchigia, lascia una parte del danno a carico dell'assicurato.

La differenza fondamentale tra franchigia e scoperto è il fatto che, se la franchigia è normalmente prefissata come cifra (e solo, raramente, nel ramo dei Rischi Diversi è espressa in percentuale) e di conseguenza determinabile a priori, lo scoperto è sempre espresso in percentuale e di conseguenza non è possibile definire a quanto ammonta se non ad incidente avvenuto ed a danni quantificati.

In generale, viene inserito come clausola nelle polizze per ridurre l'esposizione al rischio o per obbligare l'assicurato a mantenere un certo tipo di condotta stradale.

Lo scoperto e la franchigia possono essere incluse nella stessa polizza, il primo viene calcolato sul danno mentre l'altra su un determinato valore assicurato.

Clausola di esclusione e diritto di rivalsa

Anche la clausola di esclusione rappresenta una limitazione contrattuale sulla copertura da parte dell'assicurazione in caso di incidente.

Con le clausole di esclusione, infatti, l'assicuratore elenca tutti i casi in cui la compagnia non garantisce il risarcimento dei danni causati. In realtà, la compagnia assicurativa è comunque tenuta ad indennizzare le terze parti coinvolte in un eventuale sinistro, ma potrebbe avvalersi del diritto di rivalsa sull'assicurato, che, in questo caso, sarebbe obbligato a restituire una parte o l'intero ammontare della somma pagata dell'assicurazione a copertura dei danneggiamenti.

Riportiamo qualche caso di esclusione, solitamente, proposto dalle compagnie: guida senza patente, con patente scaduta, con revisione non valida, in stato di ebrezza, sotto effetto di sostanze stupefacenti, di veicoli con motori truccati, di veicoli con pneumatici non omologati; ed ancora: guida di un conducente diverso da quello indicato a contratto, di un conducente con età inferiore a quella prestabilita da contratto, ecc.

Tutte le clausole di esclusione sono applicabili alle polizze RCA , che prevedono il diritto di rivalsa da parte dell'assicurazione sul contraente per i casi in cui esse vengono violate.

L'applicazione della rivalsa è molto frequente e spesso è davvero troppo oneroso per l'assicurato far fronte al rimborso dei danni causati. Per questo è bene valutare di pagare un costo maggiorato del premio per includere nella polizza la rinuncia alla rivalsa, da parte dell'assicurazione, per ogni caso violato. Inoltre, ad un costo inferiore, è possibile prevedere la limitazione del diritto di rivalsa ad un importo massimo predefinito.