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Dei delitti contro l'incolumità pubblicaTitolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza Art. 422. Strage. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere,
compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal
fatto deriva la morte di più persone, con la morte. Art. 423. Incendio. Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette
anni. Art. 423 bis. Incendio boschivo. Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai
forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la
reclusione da quattro a dieci anni. Art. 424. Danneggiamento seguito da incendio. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423 bis, al solo
scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o
altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la
reclusione da sei mesi a due anni. Art. 425. Circostanze aggravanti. Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto
è commesso: Art. 426. Inondazione, frana o valanga. Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Art. 427. Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga. Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile chiuse,
sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque,
valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo
scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di
un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la
reclusione da uno a cinque anni. Art. 428. Naufragio, sommersione o disastro aviatorio. Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro
edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà è
punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Art. 429. Danneggiamento seguito da naufragio. Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un
aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione,
lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito se dal
fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con
la reclusione da uno a cinque anni. Art. 430. Disastro ferroviario. Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Art. 431. Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento. Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata, ovvero macchine,
veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di
essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in
tutto o in parte inservibili, è punito se dal fatto deriva il pericolo di un
disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni. Art. 432. Attentati alla sicurezza dei trasporti. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in
pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni. Art. 433. Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni. Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi
o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia
elettrica o di gas, per l'illuminazione o per le industrie, è punito, qualora
dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a
cinque anni. Art. 434. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un
fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa
ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica
incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. Art. 435. Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti. Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Art. 436. Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni. Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni. Art. 437. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode Art. 438. Epidemia. Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Art. 439. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che
siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non
inferiore a quindici anni. Art. 440. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari. Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione,
prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla
salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Art. 441. Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute. Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309. Art. 442. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate. Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli. Art. 443. Commercio o somministrazione di medicinali guasti. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. Art. 444. Commercio di sostanze alimentari nocive. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per
il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate,
ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa non inferiore a euro 51. Art. 445. Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Art. 446. Confisca obbligatoria. In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria. Art. 447. Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti. (abrogato) Art. 448. Pene accessorie. La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la
pubblicazione della sentenza. Capo III - Dei delitti colposi di comune pericolo Art. 449. Delitti colposi di danno. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo
423 bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo
primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni. Art. 450. Delitti colposi di pericolo. Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere
il pericolo di un disastro ferroviario, di una inondazione, di un naufragio, o
della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la
reclusione fino a due anni. Art. 451. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio , o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 10 a euro 516. Art. 452. Delitti colposi contro la salute pubblica. Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e
439 è punito:
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