Il reato di strage, previsto dall'art. 422 c.p., punisce chiunque, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, con l'ergastolo se dal fatto deriva la morte di almeno una persona

Il testo dell'art. 422 c.p.

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Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo.

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

La ratio dell'art. 422 ter c.p. e la procedibilità

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Il bene giuridico meritevole di tutela nel reato di strage è la pubblica incolumità. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di evento, ma ritenuta l'ampia anticipazione della soglia del penalmente rilevante la dottrina ritiene che il tentativo non sia astrattamente configurabile.

La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 422 c.p.

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La fattispecie di cui all'art. 422 c.p. opera come disposizione sussidiaria rispetto a quella di cui all'art. 285 c.p., dal quale si differenzia perché quest'ultimo delitto è condizionato dalla volontà del soggetto agente di attentare contro organi costituzionali o contro la personalità dello Stato. Il legislatore non individua con esattezza né le persone offese né tanto meno il loro numero, semplicemente si limita ad asserire che l'esposizione al pericolo (come dopotutto avviene per ogni norma che abbia quale bene giuridico meritevole di tutela la pubblica incolumità) trovi scaturigine da una condotta mossa dal fine di uccidere e che possa compromettere la sicurezza ed incolumità di un numero indeterminato di persone. La pena dell'ergastolo è comminata infatti se dalle circostanze cennate derivi la morte di più persone. Nulla è detto nemmeno in ordine all'estensione dell'offensività o al c.d. "raggio d'azione", lasciando un margine ampio all'interprete sicuramente funzionale ad anticipare la soglia della rilevanza penale garantendo così un margine di tutela più ampio.

Reato di strage: reato di pericolo o di evento?

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Paradossalmente, entrambe le definizione potrebbero ritenersi corrette. La strage è sicuramente un reato di pericolo, ritenuto che l'evento morte non è richiesto ai fini della configurabilità del delitto, essendo necessarie soltanto condotte dirette ad uccidere qualcuno che siano potenzialmente idonee ad arrecare pregiudizio all'altrui incolumità. Attenendosi pedissequamente a detta definizione verrebbe da ritenersi che la definizione di reato di pericolo, considerata anche l'anticipazione della soglia di rilevanza penale operata dal legislatore, sia quella più idonea (e che giustifica quindi l'irrilevanza del tentativo). Tuttavia non va sottaciuto che il reato di strage può essere determinato sia da una condotta commissiva che da una omissiva (nell'ipotesi in cui il soggetto agente dovesse avere l'obbligo giuridico di attivarsi) e, ritenuto che l'evento morte rappresenta una circostanza aggravante, almeno opinando in tale direzione non può escludersi che in talune declinazioni sia anche un reato di evento (pur non essendo estrinsecate le modalità operative e di condotta, rendendo il delitto a "forma libera").

Strage e posizioni di garanzia: reato omissivo proprio o improprio?

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Non si tratta di un mero sofismo, dacchè anche la dottrina se ne è interessata, quanto piuttosto di un ragionamento di non facile soluzione: un soggetto che riveste una posizione di garanzia e non previene il delitto di strage, si è resa responsabile di un reato c.d. omissivo proprio o improprio? In effetti il doversi attivare per prevenire un evento infausto e per combattere taluni episodi criminogeni è previsto da alcune norme di Legge per alcune categorie di soggetti (gli operatori di pubblica sicurezza), donde si potrebbe concludere ritenendo che il reato sia omissivo proprio, poiché posto in essere contravvenendo ad un obbligo imposto dalla norma penale, configurandosi come una disobbedienza. È anche vero che, tuttavia, per esistere un reato omissivo proprio, lo stesso deve essere espressamente tipizzato dal legislatore, argomento di cui si avvale chi sostiene che il delitto di strage commesso mediante omissione sia un reato omissivo improprio, soprattutto per chi non riveste una posizione di garanzia. A giudizio di chi scrive la differenza risiede appunto nella qualifica del soggetto: se riveste una specifica posizione di garanzia, l'omissione sarà propria, impropria in tutte le altre ipotesi.

Reato di strage e concorso con altri reati

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Il reato di strage di cui all'art. 422 c.p. prevede già la possibilità che dalle condotte pericolose contemplate dalla norma possa scaturirne l'evento morte, donde non si configura alcun concorso di reato con l'omicidio che, anzi, potrebbe porsi in relazione al delitto di strage in un rapporto "reato assorbente - reato assorbito". Non sono contemplate, tuttavia, altre ipotesi, donde per cui se, in luogo dell'evento morte, dovessero verificarsi delle lesioni, in quel caso opererebbe la norma in materia di concorso.

La pena

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La pena per chi pone in essere la condotta di cui al primo comma del reato di strage è l'ergastolo. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

Elemento soggettivo

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Il reato di cui all'art. 422 c.p. è punito a titolo di dolo specifico, ovvero la volontà cosciente e predeterminata di voler uccidere più persone esponendo la collettività ad un pericolo grave. Il soggetto agente, infatti, si rappresenta la possibilità dell'esito della condotta, donde si determina consapevolmente verso il suo agere.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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