L'art. 434 c.p. sanziona la condotta di coloro i quali, con qualunque mezzo o modalità, determinino il crollo di una costruzione o un disastro

Il testo dell'art. 434 c.p.

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Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

Bene giuridico tutelato dall'art. 434 c.p. e procedibilità

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 434 c.p., è la pubblica incolumità. Ovviamente nel concetto di pubblica incolumità rientra anche la tranquillità e la serenità della collettività, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo, tuttavia il tentativo ex art. 56 c.p. è astrattamente configurabile, sebbene il Giudice abbia il compito di valutare, caso per caso, il potenziale lesivo e la presenza di persone che possano rimanere coinvolte nel disastro. In ragione di questi presupposti, la dottrina si è rivelata, quasi all'unanimità, tendenzialmente proclive a voler ammettere che si tratta di un reato di pericolo concreto.

La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 434 c.p.

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La norma delinea un'ipotesi di responsabilità penale di tipo residuale, posto che la medesima trova applicazione al di fuori dell'ambito di operatività delle norme che la precedono. L'impiego della clausola di sussidiarietà espressa (ma anche il fatto che, dal tenore letterale, risulti l'espressione "altro disastro"), lascia intendere che si applica l'art. 434 c.p. solo laddove non trovino applicazione le norme che lo precedono. Il reato de quo può essere sia omissivo che commissivo: è di tipo omissivo qualora gravi sul soggetto agente uno specifico obbligo di garanzia, atto a prevenire il crollo delle strutture. Arrivati a questo punto della disamina è opportuno operare una distinzione tra la fattispecie delittuosa di cui all'art. 434 c.p.

e la contravvenzione di cui all'art. 676 c.p. Questa norma sanziona la condotta di "Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro". Elemento distintivo tra le due fattispecie è che l'art. 474 c.p. è volto a prevenire quelle condotte dalle quali possa scaturire un pericolo per la pubblica incolumità.

Cosa intende il legislatore con l'espressione "altro danno"?

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Nel primo comma dell'art. 434 c.p. è contenuta l'allocuzione "altro danno", senza che sia specificato in cosa lo stesso debba sostanziarsi. Ebbene, la dottrina parla a tal riguardo di "danno innominato", sostenendo che, sotto il profilo strutturale, il danno deve presentare le medesime caratteristiche del presente articolo e, di conseguenza, avere un potenziale lesivo talmente marcato da compromettere la sicurezza e la salute della pubblica incolumità.

La pena

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La pena prevista per la condotta di cui all'art. 434 c.p. è della reclusione da uno a cinque anni. Per i fatti di cui al comma 2 la pena è della reclusione da tre a dodici anni.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto di crollo di costruzioni (o di altri disastri colposi) è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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