L'art. 424 del Codice Penale sanziona la condotta di chiunque possa creare un pericolo di incendio con l'intenzione di voler determinare un danno a terzi

Il testo dell'art. 424 c.p.

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L'art. 424 c.p. dispone che "Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423 bis al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423 bis".

Ratio e procedibilità del reato ex art. 424 c.p.

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 424 c.p., è la pubblica incolumità. Ovviamente (ed in questo caso è più che mai evidente) nel concetto di pubblica incolumità rientra anche la tranquillità e la serenità della collettività, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque.

Si tratta di un reato di pericolo, donde il tentativo ex art. 56 c.p. non è astrattamente configurabile, rilevata anche l'anticipazione della soglia della rilevanza penale.

La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 424 c.p.

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Così come per i reati di incendio e di incendio boschivo, il legislatore non ha tipizzato il numero dei soggetti che possono rimanere coinvolti nella condotta del soggetto agente, così come non è specificato il raggio d'azione della medesima. La condotta serbata, quindi, ai fini dell'art. 424 c.p., deve essere tale da determinare un pericolo anche solo potenziale per un numero indeterminato di soggetti oppure, rectius, per l'intera collettività. Il reato si configura per il semplice fatto che il soggetto agente possa causare un incendio, quindi ad essere sanzionato (con anticipazione della soglia della rilevanza penale) è il "pericolo di incendio". Orbene, quello che rileva nel caso in esame è che il soggetto agente vuole appiccare il fuoco al solo fine di danneggiare la proprietà altrui, non ricomprendendosi nel coefficiente soggettivo anche l'intento di attentare alla pubblica incolumità.

Incendio e pericolo di incendio

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Se l'incendio dovesse determinarsi, infatti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 423 c.p., ma la pena è ridotta da un terzo alla metà, considerato che l'intento del soggetto agente non era quello di provocare un diffondersi delle fiamme. L'accertamento del pericolo di incendio deve essere operato dal Giudice in concreto, attraverso una valutazione caso per caso. Infatti per aversi pericolo di incendio deve essere accertato che le fiamme avrebbero potuto diffondersi e propagarsi sino a determinare un grave pregiudizio alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza.

La pena

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La pena per il delitto di cui all'art. 424 c.p. è della reclusione da sei mesi a due anni. Nell'ipotesi in cui si realizzi l'incendio si applicano le sanzioni di cui all'art. 423 ridotte da un terzo alla metà.

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423 bis.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo specifico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto per arrecare un danno ad altri.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
E-mail: daniele.paolanti@gmail.com Tel: 340.2900464
Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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