L'art. 427 del Codice Penale sanziona chiunque possa creare un pericolo di inondazione, frana o valanga con l'intenzione di determinare un danno a terzi

Il testo dell'art. 427 c.p.

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Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Bene giuridico tutelato dall'art. 427 c.p. e procedibilità

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 427 c.p., è la pubblica incolumità. Ovviamente (ed in questo caso è più che mai evidente) nel concetto di pubblica incolumità rientra anche la tranquillità e la serenità della collettività, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo concreto, donde il tentativo ex art. 56 c.p. non è astrattamente configurabile, ritenuta anche la rilevante anticipazione della soglia della rilevanza penale. La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 427 c.p.

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Così come per i reati di incendio, di incendio boschivo, frana, inondazione o valanga, il legislatore non ha tipizzato il numero dei soggetti che possono rimanere coinvolti nella condotta del soggetto agente, così come non è specificato il raggio d'azione della medesima. La condotta serbata, quindi, ai fini dell'art. 427 c.p., deve essere tale da determinare un pericolo concreto dal quale può scaturire, anche solo eventualmente, il danneggiamento. Il soggetto agente, infatti, rendendo in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, sebbene mosso al solo scopo di danneggiamento, può determinare un pericolo per la pubblica incolumità, donde la soglia della rilevanza penale è anticipata al semplice "pericolo" e non all'evento. Il verificarsi dell'evento rappresenta una circostanza aggravante. Il pericolo deve, ovviamente, essere accertato dal Giudice caso per caso.

La pena

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La pena per il delitto di cui all'art. 427 c.p. è della reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo specifico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto al fine di voler danneggiare terzi.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

Foto: 123rf.com
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