- Il testo dell'art. 436 c.p.
- Bene giuridico tutelato dall'art. 436 c.p. e la ratio della norma
- La condotta sanzionata dall'art. 436 c.p.
- La pena
- Elemento soggettivo
Il testo dell'art. 436 c.p.
Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.
Bene giuridico tutelato dall'art. 436 c.p. e la ratio della norma
Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 436 c.p., è la pubblica incolumità. Ovviamente nel concetto di pubblica incolumità rientra anche la tranquillità e la serenità della collettività, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di evento, dunque il tentativo ex art. 56 c.p. è configurabile, dal momento che non è necessario che le condotte preservate aggravino il disastro, perfezionandosi il delitto con il solo rallentamento delle operazioni di soccorso. In ragione di questi presupposti, la dottrina si è rivelata, quasi all'unanimità, tendenzialmente proclive a voler ammettere che si tratta di un reato esclusivamente di evento. La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.
La condotta sanzionata dall'art. 436 c.p.
L'art. 436 c.p. presenta un impianto strutturale diverso rispetto alle fattispecie che lo precedono. In primis perché, come già chiarito, non è un reato di pericolo concreto ma di evento (sebbene annoverato tra i delitti contro la pubblica incolumità). In secondo luogo la norma sanziona - indipendentemente dalle conseguenze che ne possano scaturire, la condotta di coloro i quali sottraggano, occultino o rendano inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impediscano, od ostacolino, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza.
La pena
La pena prevista per la condotta di cui all'art. 435 c.p. è della reclusione da due a sette anni.
Elemento soggettivo
Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

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