Approvate dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti, possono riferirsi anche alle unioni civili

di Lucia Izzo - Non è affatto raro che in sede di separazione o divorzio sia richiesto l'intervento di un consulente al fine di determinare la posizione reddituale e patrimoniale dei coniugi e l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento.


Per questi motivi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato delle "Linee guida sulla consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti in materia di rapporti familiari" (qui sotto allegate).

Il documento vuole vuole fornire un valido supporto agli accertamenti tecnici di natura patrimoniale e reddituale nella determinazione del contributo di mantenimento dei figli e del coniuge.


Infatti, stante la complessità della materia fiscale e le oggettive difficoltà dei giudici e degli avvocati di decifrare la relativa documentazione acquisita agli atti, gli accertamenti di natura tecnica nella cause di famiglia necessitano della nomina di un consulente con competenze specifiche, quali quelle dei Commercialisti

Il lavoro si compone di una prima parte, relativa alle metodologie di accertamento da parte del C.T.U. della posizione reddituale del coniuge oggetto d'indagine, e di una seconda parte dedicata agli accertamenti di carattere patrimoniale residuali.


In particolare, si precisa che le indicazioni fornite dal CNDCEC si applicano anche ai casi di scioglimento dell'unione civile e, nei limiti di compatibilità, alla cessazione della convivenza di fatto, a seguito della recente approvazione del disegno di legge n. 2081, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", stante il rinvio esplicito operato dall'art. 1, comma 25, del menzionato disegno di legge alla disciplina dettata per lo scioglimento del matrimonio.


Elemento centrale per la determinazione dell'assegno di mantenimento (al coniuge e/o ai figli) è l'accertamento della capacità reddituale dei soggetti coinvolti nel "conflitto familiare", pertanto il tecnico con competenze specifiche tributarie, aziendalistiche e contabili, dovrà valorizzare il dato fiscale della dichiarazione dei redditi, estendendo l'indagine anche al di là del "perimetro" fiscale/reddituale, incrociando e comparando il dato fiscale con altri elementi rivelatori della capacità di spesa, come ad esempio il patrimonio mobiliare ed immobiliare, ma anche e soprattutto le movimentazioni bancarie latu sensu considerate, al fine di pervenire alla determinazione della effettiva capacità reddituale e finanziaria del soggetto obbligato.


Per le indagini patrimoniali, il Giudice può avvalersi della collaborazione della Polizia Tributaria oppure disporre una consulenza tecnica di ufficio affidando all'ausiliario i compiti, di regola, attribuiti alla Guardia di Finanza.

Al CTU potrà essere richiesto di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto risulta all'Amministrazione finanziaria, attraverso l'acquisizione di informazioni con l'accesso ai sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria, delle Camere di Commercio, del Pubblico registro automobilistico, delle Conservatorie dei registri immobiliari.


Nel processo di accertamento e quantificazione del reddito, pertanto, particolare attenzione merita la "dichiarazione annuale dei redditi" (Modello Unico o Modello 730), documento base per l'indagine, poichè i redditi inseriti in dichiarazione, normalmente, hanno una fonte verificabile, che può e deve essere acquisita ed analizzata, al fine di dotare la perizia di un contenuto informativo/reddituale il più aderente possibile alla effettiva capacità reddituale del soggetto esaminato e scongiurare risultati finali alterati da dichiarativi fiscali non corretti e/o comunque non corrispondenti alla realtà.


Spesso le dichiarazioni dei redditi fornite dalle parti e/o depositate in giudizio, ancorché corredate dalle ricevute di trasmissione telematica, espongono il CTU a potenziali errori, in quanto, sovente, si verificano casi di successiva presentazione di dichiarazioni integrative e/o rettificative, sempre riferite allo stesso periodo d'imposta: risulta opportuno che le dichiarazioni dei redditi considerate dal nominato consulente, nonché tutti gli altri dichiarativi fiscali, provengano direttamente dal canale autentico dell'Amministrazione finanziaria.


Analoga ricerca deve essere condotta presso il Registro delle Imprese, ormai informatizzato e fruibile attraverso procedure telematiche, al fine di rilevare eventuali partecipazioni in società di persone e/o di capitali o cariche di amministratore di società, nonché titolarità di imprese individuali o familiari.


Le linee guida specificano in maniera puntuale come svolgere le modalità di ricerca e come analizzare il reddito complessivo, dettagliando poi sulle le metodologie di verifica per gli accertamenti, attraverso il supporto di indagini bancarie, dell'archivio dei rapporti e del software Serpico (Servizi per il contribuente) utilizzato dall'Agenzia delle Entrate.

La seconda parte, invece, indica la metodologia di analisi del reddito complessivo facendo riferimenti precisi ai contenuti del patrimonio mobiliare e immobiliare rilevanti ai fini dell'analisi.

Vedi anche: La risorsa per il calcolo dell'assegno di mantenimento

Linee Guida Commercialisti sulla CTU in materia di rapporti familiari

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