Tutte le novità del decreto banche in materia di espropriazione forzata

di Marina Crisafi - Non solo rimborsi agli obbligazionisti truffati, il nuovo decreto legge sulle banche approvato il 29 aprile scorso dal Consiglio dei ministri (leggi: Governo, ok al decreto banche), contiene rilevanti interventi anche sul processo esecutivo, al fine di agevolare il recupero dei crediti in sofferenza da parte degli istituti di credito e delle imprese.


Oltre al patto marciano, alla codificazione del pegno non possessorio, alle norme in materia fallimentare ivi compresa l'istituzione del registro dei debitori, il d.l. n. 59/2016 (qui sotto allegato) incide sul codice di rito anche sul fronte della forma del pignoramento, sulla provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi anche in presenza di opposizione, sul numero degli esperimenti di vendita e sui termini per l'opposizione.

Il decreto è stato pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore da oggi, anche se, trattandosi di decreto legge, bisognerà attendere che superi l'esame del Parlamento

Ecco tutte le novità: 

Cambia il pignoramento

L'art. 4 dedicato alle disposizioni in materia di espropriazione forzata modifica l'art. 492 c.p.c., aggiungendo al terzo comma, la previsione secondo la quale "il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile".

Termini ridotti per l'opposizione

Viene novellato anche l'art. 615, 2° comma, c.p.c., con la previsione che l'opposizione, nell'esecuzione per espropriazione, "è inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile".

Decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi

Modificato anche l'art. 648, primo comma, c.p.c., nel senso che il giudice, anche in presenza di opposizione, "deve concedere" l'esecuzione provvisoria del decreto, limitatamente alle somme non contestate.

Tre tentativi di vendita solo telematici

Il d.l. modifica anche l'art. 532, seconda comma, c.p.c. sostituendo il secondo e il terzo periodo, attraverso la previsione (originariamente contemplata dal ddl di riforma del processo civile e inglobata nel testo del decreto) secondo la quale gli esperimenti di vendita non possono essere superiori a tre.

Sarà il giudice a fissare anche i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.

Esauriti infruttuosamente i tre tentativi, il giudice "dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice".

Viene disposto che gli interessati a presentare l'offerta d'acquisto hanno diritto ad esaminare i beni in vendita entro 7 giorni dalla richiesta, effettuata tramite il portale delle vendite pubbliche.

L'asta, inoltre, sarà svolta in modalità telematica, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

Assegnazioni a favore di terzi

Viene introdotto infine il nuovo art. 590-bis c.p.c. che prevede che il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione dello stesso.

In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore.

IL TESTO DELLA RIFORMA: Decreto legge n. 59/2016

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