Per la Cassazione non sono state le avventure extraconiugali a impedire la prosecuzione della convivenza

di Lucia Izzo - La separazione non va addebitata al marito che ha tradito occasionalmente la moglie se si dimostra che la crisi coniugale è stata determinata da un "finto tradimento" dall'altro coniuge.

E' quanto emerge dall'ordinanza 25337/2015 (qui sotto allegata) con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da una donna contro l'ex marito che, avendo frequentato altre donne, aveva anche contratto un'infezione sessualmente trasmissibile.

La ricorrente aveva contestato la decisione del giudice d'appello che aveva a lei addebitato la separazione e contestualmente revocato l'obbligo del marito di contribuire al suo mantenimento.

L'ex ritiene che la crisi di coppia sia stata in realtà determinata dai tradimenti del marito, a causa dei quali l'uomo avrebbe addirittura contratto un herpes genitalis; in aggiunta, secondo la donna, il giudice non avrebbe tenuto conto delle continue violenze, anche di natura sessuale, che ella aveva subito.

La ricostruzione operata dalla difesa, tuttavia, non convince i giudici di Piazza Cavour.

La scoperta dell'infezione del marito non aveva impedito la prosecuzione della convivenza, che era stata minata, come ricostruito dai giudici del gravame, dalla violazione del dovere di fedeltà coniugale operata in prima battuta dalla ricorrente. La moglie, infatti, avrebbe confessato al marito di averlo tradito dopo essere stata scoperta in bagno a conversare di nascosto al cellulare. Era stato un simile comportamento ad allontanare il marito portandolo alla frequentazione di altre donne.

Nel corso di giudizio di separazione la donna aveva smentito la confessione rivelando di aver detto il falso solo per ferire il marito e come stimolo per la ripartenza della coppia, ma ciò non è bastato a scriminare il suo comportamento.

Correttamente i giudici d'appello hanno ritenuto che, pur nel caso in cui si fosse voluto dar spazio a simile tesi difensiva, il fatto che prima dell'instaurazione del giudizio la moglie non avesse mai smentito la confessione, ed anzi avesse perseverato nel far credere al marito di averlo tradito, aveva avuto comunque come conseguenza di gettare nello sconforto e di umiliare il partner, producendo lo stesso effetto pratico che si sarebbe prodotto se il tradimento fosse stato reale, ed aveva irrimediabilmente minato il rapporto coniugale.

Cass., VI sez. civile, ord. 25337/2015

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