L'onere della prova e i mezzi di prova. Come sono disciplinate le prove nel codice civile a partire dall'onere sino alle tipologie di prove esistenti

Il Codice civile, nel libro sesto del titolo II, si occupa di disciplinare le prove. Vediamo, dunque, come funzionano le prove nel codice civile, a partire dall'onere sino alle singole tipologie di prove esistenti:

L'onere della prova

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Le disposizioni in materia si aprono attraverso l'enunciazione del cd. onere della prova.

Con l'articolo 2697, infatti, si stabilisce, in via generale, che esso grava su chi voglia far valere un diritto a suo favore. Chi contesta tale diritto, deve invece provare i fatti sui cui si fondano le sue eccezioni.

In ogni caso, le parti possono stipulare in via convenzionale un'inversione dell'onere della prova, tranne nel caso in cui questa abbia ad oggetto diritti indisponibili o quando dall'inversione o dalla modificazione derivi un'eccessiva difficoltà di esercizio del diritto per una delle parti.

Le prove documentali

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Dopo essersi occupato in via generale dell'onere della prova, il codice civile passa ad analizzare le cd. prove documentali, ovverosia quelle formate attraverso ogni cosa idonea a rappresentare un fatto e a renderne possibile la presa di conoscenza a distanza di tempo dalla sua formazione, distinguendole in atti pubblici e scritture private.

a) Gli atti pubblici

Innanzitutto il documento può consistere in un atto pubblico, ovverosia redatto, con le formalità necessarie, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede. In tal caso la provenienza del documento è pienamente provata, fino a querela di falso, così come lo sono le dichiarazioni delle parti e i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da esso compiuti.

Se tuttavia il pubblico ufficiale che ha formato il documento è incompetente o non ha osservato le formalità prescritte, l'efficacia probatoria sarà quella della semplice scrittura privata, purché vi sia la sottoscrizione delle parti.

b) Le scritture private

Il documento può anche presentarsi come semplice scrittura privata, quando sia stato scritto e sottoscritto dalle parti.

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta, solo se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione o se questa è legalmente riconosciuta.

Nel caso in cui la sottoscrizione non sia stata autenticata, la data della scrittura privata è certa e computabile riguardo a terzi solo dal momento in cui è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

In ogni caso, la data della scrittura privata contenente dichiarazioni unilaterali non destinate a una determinata persona può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

La prova testimoniale

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La seconda tipologia di prova prevista dal codice civile è quella testimoniale.

Si tratta, in sostanza, di una prova resa in forma orale da un soggetto estraneo al contenzioso che, interrogato dinanzi al giudice, rende informazioni rilevanti per la decisione.

La prova per testimoni, in ogni caso, non può essere ammessa, salvo diversa decisione dell'autorità giudiziaria, quando abbia ad oggetto un contratto di valore superiore a € 2,58. Essa, poi, non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea. Se viceversa si alleghi che la stipulazione è successiva alla formazione di un documento, essa può essere consentita se le aggiunte o modificazioni verbali appaiano verosimili.

Infine la prova per testimoni non è ammessa se tende a provare un contratto che doveva essere provato per iscritto, a meno che il documento sia stato smarrito dal contraente senza sua colpa.

L'ipotesi di smarrimento del contratto senza colpa da parte del contraente, insieme a quella in cui quest'ultimo sia stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta e a quella in cui vi è un principio di prova per iscritto, costituisce, peraltro, una delle condizioni che rendono ammissibile in ogni caso la prova per testimoni.

Le presunzioni

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Il codice civile si occupa poi delle presunzioni, ovverosia delle conseguenze che la legge o i giudici traggono da un fatto notorio per risalire a un fatto ignorato.

Esse, se legali, dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali sono stabilite o, se semplici, sono lasciate alla prudenza del giudice.

La confessione

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Un ulteriore mezzo di prova disciplinato dal codice civile è la confessione.

Si tratta, in sostanza, di una dichiarazione che una parte, capace di disporre del diritto, fa della verità dei fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.

Essa può essere resa in giudizio o fuori. Nel primo caso forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili, mentre nel secondo caso tale efficacia è garantita solo se la confessione è fatta alla parte o a chi la rappresenta, essendo, in caso contrario, lasciata al libero apprezzamento del giudice.

Il giuramento

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Infine vi è il giuramento. Esso può essere decisorio, se è deferito da una parte all'altra e da esso dipende la decisione totale o parziale della causa, o suppletorio, se è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti per decidere la causa, quando la domanda e le eccezioni non sono pienamente provate ma neanche del tutto sprovviste di prova, o per stabilire il valore della cosa domandata, qualora questo non possa essere diversamente accertato.

Se è stato prestato giuramento l'altra parte non è ammessa a provare il contrario.

Valeria Zeppilli

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