Guida legale sulla responsabilità della PA in caso di presenza di ghiaccio sulla carreggiata. Con casi pratici e giurisprudenza

di Marina Crisafi - Quello del ghiaccio sulla carreggiata stradale è un fenomeno ricorrente nei periodi invernali, soprattutto, in determinate zone del territorio nazionale dove le temperature più rigide causano frequenti gelate. E, com'è ovvio, è una delle cause più diffuse di danni subiti dagli automobilisti, o dai pedoni, che si ritrovano a percorrere le strade ghiacciate, rimanendo coinvolti, loro malgrado, in un sinistro.

In tal caso, a chi spetta pagare i danni?

In questa pagina: La responsabilità del gestore ex art. 2051 c.c. | Il nesso causale | La prova | Il caso fortuito | La condotta della vittima | Casi pratici | Giurisprudenza

La questione si inquadra pacificamente nella responsabilità per custodia della Pubblica Amministrazione, tenuta, nella sua qualità di proprietaria o gestore della strada, ad un'adeguata manutenzione per evitare l'insorgere di situazioni insidiose in grado di provocare danni ai terzi (vai alla guida "Insidie stradali: la responsabilità della Pubblica Amministrazione").

La responsabilità del gestore ex art. 2051 c.c.

Se in passato, infatti, la Pubblica Amministrazione, e/o l'ente proprietario o gestore della strada pubblica, erano ritenuti responsabili per i danni causati a terzi solo nei casi in cui i danneggiati offrissero la prova che quel determinato sinistro si era verificato a causa di una situazione particolarmente imprevedibile, tale da costituire una vera e propria "insidia" o "trabocchetto", oggi la giurisprudenza è ormai orientata nel ritenere il gestore della strada responsabile a titolo di custodia, secondo il disposto dell'art. 2051 c.c.

Per il consolidato filone giurisprudenziale, affermatosi negli ultimi anni, l'ente proprietario o gestore della strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., per i sinistri causati dalla conformazione particolare della strada o dalle sue pertinenze.

Si tratta di una responsabilità "oggettiva" che pesa sulla P.A. (e dunque sul gestore, Comune, Anas, Autostrade, ecc.) per il solo fatto di esercitare la custodia sul bene, salvo che non venga provato il caso fortuito (cfr. Cass. n. 999/2014; Cass. n. 2562/2012).

 

Il nesso causale

In applicazione dei suddetti principi, dunque, sia che il caso riguardi la caduta di un pedone o un incidente occorso ad un automobilista, i giudici hanno ribadito che la responsabilità per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: è fondata, cioè, sul mero rapporto di custodia che intercorre tra la cosa (dannosa) e chi ha il potere effettivo sulla stessa.

Pertanto, per affermare tale responsabilità, è necessario che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, ossia che pur combinandosi con un elemento esterno (ad es. la strada scivolosa per via della neve diventata ghiacciata), sia connaturato alla cosa stessa, costituendone la causa o la concausa: deve esserci cioè un nesso causale tra la cosa e il danno (Cass. n. 20055/2013).  

 

La prova

Il danneggiato (pedone o automobilista) ha solamente l'onere di dimostrare l'evento dannoso e il nesso di causalità tra la cosa e il verificarsi dello stesso.

In altri termini, deve provare la presenza del ghiaccio sulla strada e il legame intercorrente tra tale circostanza e il sinistro (incidente o caduta) e i danni da questo derivati (Cass. n. 2094/2013; Trib. Ivrea, 26.5.2010).

Il gestore, invece, per esimersi dalla responsabilità, dovrà provare il caso fortuito.

 

Il caso fortuito

L'unica causa di esclusione della responsabilità del custode è infatti la prova del caso fortuito, consistente nell'alterazione dello stato dei luoghi, imprevedibile, imprevista e non eliminabile o segnalabile tempestivamente agli utenti, neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 3793/2014; n. 28616/2013).

La giurisprudenza ritiene, pacificamente, il caso fortuito configurabile solo in caso di situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da repentine e non specificamente prevedibili alterazioni dello stato della cosa, tali che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegate al fine di garantire un intervento tempestivo, non possano essere rimosse o segnalate, per la mancanza del tempo necessario a provvedere (Cass. n. 2094/2013).

 

La condotta della vittima

Anche il comportamento della vittima è dunque ritenuto in grado di interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso.

La condotta del danneggiato consistente nell'omissione delle normali cautele esigibili in analoghe situazioni, l'impropria utilizzazione del bene pubblico o un inadeguato comportamento dell'utente, specie dove il pericolo è appositamente segnalato, possono determinare l'interruzione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, configurando il caso fortuito e dunque escludendo la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. (Cass. n. 3793/2014; n. 28616/2013; Trib. Modena n. 1585/2009).

 

Casi pratici

In ogni caso, salva la prova del caso fortuito, la formazione di una strada di ghiaccio sul manto stradale è ritenuta fenomeno non dotato dei caratteri di imprevedibilità e repentinità tali da rendere impossibile farvi fronte con tempestività.

Dunque, va da sé che la mancanza di azioni tempestive tese a rimuoverlo (con spargimento di sale, ghiaia, ecc.) o di prodotti tesi ad impedirne la formazione, rendono responsabile la P.A. per i danni causati agli utenti della strada.

Così, allineandosi alla consolidata giurisprudenza, la Cassazione (sentenza n. 4495/2011) ha ritenuto responsabile la società Autostrade per il sinistro occorso ad un'autovettura di proprietà aziendale a causa del fondo stradale ghiacciato, ravvisando la configurabilità di un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. indipendentemente dal fatto che la presenza del ghiaccio era evento in quel mese e in quell'area sicuramente infrequente.

Allo stesso modo, la S.C. ha affermato l'applicabilità della responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. al gestore della strada pubblica, per il solo fatto di esercitare in concreto il potere di fatto sulla cosa, condannandolo al risarcimento ad un automobilista che perdeva il controllo del suo automezzo a causa della presenza di ghiaccio sulla carreggiata, nonostante l'Anas, in conseguenza delle precipitazioni nevose, si fosse adoperata per eliminare lo strato di ghiaccio che si era formato su quel tratto di strada, senza riuscire, tuttavia, a risolvere il problema (Cass. n. 2562/2012).

Analogamente, i giudici di merito hanno ritenuto insufficiente, per esimere la P.A. dalla responsabilità per custodia, la predisposizione dei sistemi di sgombero della neve (Trib. Ivrea 26.5.2010), né l'aver effettuato il dovuto servizio spargisale (Trib. Genova, 15.12.2009), ritenendo invece che la P.A. per i sinistri provocati dal ghiaccio sulla carreggiata possa liberarsi dalla responsabilità solo "provando anche indirettamente, l'insorgenza del pericolo per fattori non controllabili neppure colla massima diligenza ipotizzabile, e quindi dimostrando il fortuito.

In linea con tale orientamento, anche il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistere in capo al comune la responsabilità ex art. 2051 c.c. in qualità di custode del marciapiede del sottopasso pedonale, per i danni derivati ad un pedone dalla presenza sullo stesso di una lastra di ghiaccio, pur riconoscendo alla condotta della vittima un'incidenza concorsuale sull'evento, poiché le condizioni di innevamento erano percepibili chiaramente e la stessa avrebbe dovuto prestare maggiore ed adeguata attenzione nel suo incedere (Trib. Milano, n. 7544/2014).

 

Giurisprudenza

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo strettamente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che non può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile a segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (riconosciuto, nella specie, il risarcimento del danno patito da un cittadino che era caduto nella piazza coperta da sottile lastra di ghiaccio, atteso che il Comune, che aveva la piena custodia dell'area pubblica sita nel centro della città, non aveva dimostrato l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, poteva ritenersi idoneo ad interrompere il suddetto nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento lesivo). 

Cassazione civile sez. III  18/04/2012 n. 6062

Va riconosciuta la responsabilità dell'ente gestore della strada (nel caso l'Anas) per il sinistro occorso ad un automobilista, che improvvisamente sbandava e, sfondando il guard-rail, precipitava nel vuoto, allorchè l'ente non provi di avere fatto tutto il possibile per provvedere alla funzionalità della strada, che si era coperta di uno strato di ghiaccio

Cassazione civile sez. III  22/02/2012 n. 2562

L'automobilista che, percorrendo l'autostrada, resti coinvolto in un incidente a causa del ghiaccio sull'asfalto, può chiedere il risarcimento dei danni anche al gestore della stessa designato alla custodia di quel tratto autostradale. Per le autostrade, destinate per loro natura alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento sull'effettiva possibilità del controllo da parte del gestore non può che indurre a ravvisare in capo allo stesso un rapporto di custodia con relativa applicabilità del regime di responsabilità ex art. 2051 c.c. 

Cassazione civile sez. III  24/02/2011 n. 4495

La fase di uscita dalla stazione ferroviaria a seguito della discesa da un convoglio, ancorché ricollegabile ad uno specifico aspetto dello svolgimento del servizio ferroviario, non costituisce attività pericolosa per la natura delle cose o dei mezzi utilizzati per il deflusso dei passeggeri; tuttavia, riguardo ai mezzi allo scopo utilizzati, che fanno parte delle pertinenze e degli arredi della stazione ferroviaria, funzionalizzati allo scopo di consentire l'uscita dei passeggeri dalla medesima, esiste un obbligo delle Ferrovie dello Stato alla manutenzione e alla custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., volto ad evitare danni a quanti devono necessariamente servirsene. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva applicato la regola generale dell'art. 2043 c.c., escludendo la responsabilità delle Ferrovie dello Stato in un caso in cui, in difetto di sottopassaggi, i viaggiatori erano stati costretti ad attraversare i binari a mezzo di una passerella di legno, sulla quale, a causa di uno strato di ghiaccio che la ricopriva, una passeggera era scivolata, riportando danni alla persona). 

Cassazione civile sez. III  01/07/2005 n. 14091

Tutto ciò che costituisce l'ambiente normale in cui una determinata attività è costretta ad esplicarsi, quale la strada per il conducente di un autoveicolo, condiziona l'azione ed inerisce alla stessa, con la conseguenza che l'agente non può esimersi da responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi ove questi dipendano da modifiche prevedibili intervenute nell'ambiente, come la sdrucciolevolezza della carreggiata per la presenza di fango, ghiaccio o macchie d'olio, mentre il fatto deve intendersi ascrivibile a caso fortuito se le modifiche siano improvvise, del tutto imprevedibili e al di fuori della norma, in maniera che l'ambiente debba ritenersi modificato da elementi ad esso del tutto estranei. 

Cassazione civile sez. III  20/02/1984 n. 1214

In materia di circolazione stradale, fuori dei casi espressamente disciplinati con norme imperative, la pubblica amministrazione ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove sia necessario o opportuno apporre segnali di pericolo nonché dei mezzi e dei modi di attivazione degli stessi, con la conseguenza che se - specialmente in località dove sono normali e frequenti certi fenomeni atmosferici (quali la neve, la nebbia e il ghiaccio) - la pubblica amministrazione sia tenuta a prevedere e a preavvertire determinate situazioni intensamente pericolose con riferimento alla condizione dei luoghi, tuttavia non sussiste un obbligo generalizzato della pubblica amministrazione di integrare le ordinarie segnalazioni - imposte dalla legge o ritenute opportune dall'ente proprietario della strada - con altre efficienti segnalazioni quando quei fenomeni atmosferici si verifichino, rendendo inattivi detti segnali ordinari. Tale potere però incontra un limite nel dovere del "neminem laedere" e, quindi, nel correlativo potere del giudice ordinario di accertare l'esistenza obiettiva di pericoli e di insidie nella strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di causalità fra tale condotta e i danni subiti dagli utenti. (Nella specie, affermando questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano negato la sussistenza della colpa della p.a. nel non avere la medesima opportunamente segnalato l'esistenza di un " salvagente " a seguito di precipitazione nevosa, in quanto l'uniformità di questa non impediva di percepire l'ostacolo che risultava sopraelevato rispetto al livello stradale e che era sottolineata dal decorso di cavi aerei di una linea tranviaria oltre che dalle tracce lasciate da altri veicoli). 

Cassazione civile sez. III  06/04/1982 n. 2131


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