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*Art. 570 (Avviso della vendita)

 

Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’art. 490, pubblico avviso contenete l’indicazione degli estremi previsti nell’art. 555, del valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568, del sito internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l’avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.

 

 

 

*Art. 571 (Offerte d’acquisto)

 

Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579 ultimo comma.

 

L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.

 

L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

 

L’offerta è irrevocabile, salvo che:

 

            1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573;

 

            2) il giudice ordini l’incanto;

 

            3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.

 

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