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secondo comma;

 

3) alla deliberazione sull’offerta a norma dell’art. 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573 e 574;

 

4) alle operazioni dell’incanto e alla aggiudicazione dell’immobile a norma dell’art. 581;

 

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’art. 583;

 

6) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma;

 

7) sulla istanza di assegnazione di cui all’art. 590;

 

8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’art. 591;

 

9) alla fissazione dell’ulteriore incanto nel caso previsto dall’art. 587;

 

10) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’art. 508;

 

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;

 

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596;

 

13) ad ordinare alla banca o all’ufficiale postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati a aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

 

Nell’avviso di cui all’art. 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o ...

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