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primo comma del codice.

 

I professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

 

 

 

* Art. 181 (Disposizioni sulla divisione)

 

Il giudice dell’esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del Codice, se gli interessati sono tutti presenti.

 

Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’articolo 600, secondo comma, del codice fissa l’udienza avanti a sé per la comparizione delle parti concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell’ordinanza.

 

 

 

**Art. 187 bis (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti)

 

In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632 secondo comma del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimenti degli stessi atti, l’istanza di cui all’articolo 495 del codice non è più procedibile.

 

 

 

 

 

MODIFICHE ALLA LEGGE N. 890/82

 

**Art. 3 L’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.

 

Presenta all’ufficio postale la copia dell’atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest’ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ...

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