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percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dellanno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,13 per cento; c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato landamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di un importo calcolato in base allincremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dellultimo esercizio consuntivato di cui allelenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74. ... |
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