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di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, limporto complessivo delle riassegnazioni effettuate nellanno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali liscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonchè a quelle riguardanti lattuazione di interventi cofinanziati dallUnione europea.
47. Allarticolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per lanno 2006.
48. Le somme di cui allarticolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dellarticolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonchè le somme di cui allarticolo 1, comma 8, ... |
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