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il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dellUnione europea, le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno lobbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per lacquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. Laccertamento dei presupposti di cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze.
23. In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti ... |
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