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7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
a decorrere dallesercizio finanziario 2006, le amministrazioni dello Stato,
escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente
impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da
ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi,
retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero
non frazionabili in dodicesimi, nonchè per interessi, poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi
internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità
relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del
divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità
contabile.
8. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque
ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente
normativa, e, in particolare, dellarticolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e dellarticolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
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