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12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle regioni,
alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale.
13. A decorrere dallanno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base
degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti
fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono
rideterminate secondo gli importi indicati nellelenco 2 allegato alla presente
legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera
lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri
di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro
dellinterno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di
marzo, uno schema di capitolato di gara dappalto unico per il funzionamento e
la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di
armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare
dappalto.
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