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decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dellentrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dellimporto di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per lanno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro delleconomia e delle finanze.
39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero delleconomia e delle finanze.
40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la ... |
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