25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano allacquisto di
immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.
26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra
concordati con lUnione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita, le
amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando
il sistema web laddove previsto, al Ministero delleconomia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione contenente
le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili
per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative entro trenta giorni
dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e lo schema
della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione è inviata
anche allAgenzia del territorio che procede a verifiche sulla congruità dei
valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi
competenti per le eventuali responsabilità.
27. Nello stato di previsione del Ministero dellinterno è istituito un Fondo
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