15. A decorrere dallanno 2006, nello stato di previsione della spesa di
ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli
importi indicati nellelenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di
bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del
comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto
interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di
quelle classificate spese obbligatorie.
16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per
lacquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione
nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun
fondo, nellambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi
confluiti in esso. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità
previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.
17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse
con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione,
per lanno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le
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