43. Dal 1º gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per
lesercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e
trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai
sensi dellarticolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono
altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di
misura fissate in base allarticolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi
dellarticolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività
produttive di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle
aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1º gennaio
2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. Laccreditamento delle giacenze
depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria
unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni
dal 2006 al 2010.
46. A decorrere dallanno 2006, lammontare complessivo delle riassegnazioni
...