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9. Fermo quanto stabilito dallarticolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
soggetti estranei allamministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli
organismi equiparati, a decorrere dallanno 2006, non potrà essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta nellanno 2004.
10. A decorrere dallanno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui
allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al
50 per cento della spesa sostenuta nellanno 2004 per le medesime finalità.
11. Per lacquisto, la manutenzione, il noleggio e lesercizio di
autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con
esclusione di quelle operanti per lordine e la sicurezza pubblica, a decorrere
dallanno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per
cento della spesa sostenuta nellanno 2004.
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