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riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dellAvvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dellimporto complessivamente assegnato nellesercizio 2005.
63. A decorrere dal 1º gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dallapplicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonchè le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui allarticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
65. A decorrere dallanno 2007 le spese di funzionamento della Commissione ... |
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