b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri
circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi
collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica
rivestita.
55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un
periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del
medesimo comma 53.
56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità
comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla
data del 30 settembre 2005.
57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un
periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non
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