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riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.
41. La quota del fondo patrimoniale dellIstituto per il credito sportivo costituito ai sensi dellarticolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituire allo Stato, già stabilita con il decreto del Ministro delleconomia e delle finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura di 450 milioni di euro. La restituzione avviene con le modalità e nel termine del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro delleconomia e delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
42. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole: «editoriali e simili;» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;». Lefficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. ... |
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