76. Restano invariate le disposizioni di cui allarticolo 12, commi 1 e 2,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.
77. Annualmente il Ministro delleconomia e delle finanze, in relazione al
livello degli incassi risultanti dallultimo esercizio consuntivato sulle unità
previsionali di base di cui allelenco 4 allegato alla presente legge e alla
verifica dei risultati dellesercizio precedente conseguiti in attuazione delle
convenzioni di cui allarticolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il
mese di luglio dellanno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le
nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed
aggiornare il predetto elenco 4.
78. E autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dallanno 2007 per interventi infrastrutturali. Allinterno di
tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
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