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per la vigilanza sui lavori pubblici.
72. Il comma 2 dellarticolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dellincremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta allevasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».
73. Per lanno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso lente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.
74. A decorrere dallesercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nellultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dellentrata, indicate nellelenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti ... |
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