69. Dopo il comma 7 dellarticolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è
inserito il seguente:
«7-bis. LAutorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo
delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni
dovute dalle imprese tenute allobbligo di comunicazione ai sensi dellarticolo
16, comma 1. A tal fine, lAutorità adotta criteri di parametrazione dei
contributi commisurati ai costi complessivi relativi allattività di controllo
delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica delloperazione
sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non
superiore all1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e
massime della contribuzione».
70. Allarticolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente:
«mille».
71. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la
decisione delle controversie di cui allarticolo 32 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati allAutorità
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