540. Il comma 1 dellarticolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi
i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o allinstallazione di
apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed
approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della
licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi dazzardo, anche quelli che
lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le
prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da
biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola
partita ovvero quello orario».
541. Il comma 3 dellarticolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Linstallazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita
esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al
pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli
articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle
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