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attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dellarticolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».
542. Allarticolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dellesercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente luso in violazione del divieto posto dal comma 8».
543. Il comma 9 dellarticolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco dazzardo dal codice penale: a) chiunque produce od importa, per destinarli alluso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; ... |
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