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Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
537. In caso di violazione dellobbligo di cui al comma 536, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. Lautorità competente è lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
538. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lapplicazione delle disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo i criteri e le modalità individuati dallAmministrazione stessa dintesa con il Ministero dellinterno Dipartimento della pubblica sicurezza.
539. Allarticolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato». ... |
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