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riassegnati, con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute; e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dellarticolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dellarticolo 23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997. Per linserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per linserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute. ... |
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