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articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la
procedura di cui alla lettera a) viene stabilita, con listituzione del
repertorio generale dei dispositivi medici, la data a decorrere dalla quale
nellambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati,
utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio
medesimo; c) le aziende che producono o immettono in commercio in Italia
dispositivi medici sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta
al Ministero della salute Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici,
entro il 30 aprile di ogni anno, lammontare complessivo della spesa sostenuta
nellanno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli
operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai
farmacisti, nonchè la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a
tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute
nellallegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività
promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche; d) entro la data di
cui alla lettera c), le aziende che producono o immettono in commercio
dispositivi medici versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un
contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese
per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono
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