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410. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per loccupazione
di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive
modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro delleconomia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre
2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed
aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale
territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari
interessate dallinfluenza aviaria. Nellambito delle risorse finanziarie di cui
al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dellarticolo 1, comma 155,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere
prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, qualora i piani di
gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa
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