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dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dellarticolo 19 in modo da assicurare lequilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito allarticolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare: a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonchè della qualità dellinformazione resa allutenza e dellaccessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;
b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale; c) alla razionalizzazione dellofferta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo ... |
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