a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la
cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20
per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei
servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonchè a cooperative e
consorti, purchè non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di
almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel
territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con
predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due
società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di
società consortile devono operare allinterno della medesima regione ovvero in
bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo
soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di
trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle
regioni.
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di
trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati
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