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di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso lintegrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari dellaffidamento dei servizi ai sensi dellarticolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dallarticolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purchè non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi. 3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per laffidamento di servizi».
394. Al comma 3-bis dellarticolo 18 del decreto legislativo 19 novembre ... |
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