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«Art. 102-bis. (Ammortamento dei beni materiali strumentali per lesercizio di alcune attività regolate). 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per lesercizio delle seguenti attività regolate sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dellarticolo 102: a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui allarticolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas; b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dellenergia elettrica di cui allarticolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dellenergia elettrica. 2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per lesercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari ... |
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