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dallAutorità per lenergia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento: a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per lattività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro lesercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nellappendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per lattività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti.
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dallesercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dallesercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti allente concessionario, fino al periodo dimposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla ... |
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