322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in
applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte
secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro delleconomia e
delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31
marzo 2006.
323. Ai fini della determinazione dellaliquota provvisoria di cui
allarticolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 si tiene
conto, dallanno 2006, delle risorse individuate ai sensi dellarticolo 6 dello
stesso decreto legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del citato articolo 6 è
abrogato.
324. Allarticolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole: «dellaliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti:
«dellaliquota provvisoria».
325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo larticolo 102, è
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