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decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, a decorrere dallanno 2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui allallegato A), le cui specifiche tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dallanno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dellarticolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e lammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dellarticolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito delladdizionale regionale allIRPEF e dellaccisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.
321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro delle misure adottate per lattuazione dellarticolo 119 della Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia di cui allarticolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000 è attribuito fino al predetto termine tenendo conto che laliquota delladdizionale regionale allIRPEF è commisurata allo 0,9 per cento dallanno 2004. ... |
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