Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: vicino rumoroso? E' il giudice a valutare se si supera la normale tollerabilità

Il limite della cd. "normale tollerabilità" delle immissioni rumorose di cui all'art. 844 del codice civile non ha un carattere assoluto essendo relativo ad una situazione ambientale che muta di luogo in luogo a seconda delle caratteristiche della zona e le abitudini delle persone che viabitano. Per questo, spiega la Cassazione, spetta al giudice "accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità". E' proprio l'art. 844 nel primo comma a stabilire che non si possono impedire immissioni di rumori se non superano la normale tollerabilità, "avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi". Nella parte motiva della sentenza (n.3438/2010) la Corte fa notare che i giudici di merito hanno esaminato adeguatamente le censure mosse in appello dai convenuti. Questi avevano contestato il fatto che il CTU aveva eseguito i rilievi solo nelle ore notturne e in presenza di elementi di disturbo esterni. La Corte territoriale, spiega Piazza Cavour, ha correttamente evidenziato non solo gli elevati livelli dei valori sonori accertati strumentalmente, ma anche, e soprattutto, "la situazione dei luoghi (essendo l'edificio ubicato in un comune montano), il funzionamento degli impianti per molti mesi dell'anno ed anche in ore notturne, la collocazione di essi in un locale a contatto con la camera da letto degli attori e la loro necessita' per l'eta' avanzata di godere di tranquillita' e riposo".

Altre informazioni su questa sentenza

La motivazione della sentenza - scrive ancora la Corte - non e' di per se' inficiata, "nella parte in cui ha confermato l'originaria intollerabilita' delle immissioni acustiche, facendo riferimento oltre che agli elevati valori fonometrici rilevati, anche alla particolarita' dei luoghi nei quali il rumore era prodotto e si propagava ed alle persone che ne erano colpite, dal solo richiamo ad errori od all'inadeguatezza della rilevazione strumentale, e neppure, nella parte in cui ha aderito alla esclusione da parte del c.t.u., dell'idoneita' degli accorgimenti gia' adottati per abbatterlo, dall'assenza di rilievi strumentali, dovendo la denuncia di un vizio omissione od insufficienza della stessa attingere, sia pure al fine di negarne la significativita', tutti gli elementi esaminati dal giudice e posti a fondamento della decisione".


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