La norma sopra citata dispone che "il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi".
E' fondamentale dunque, in sede processuale, delineare questa soglia di normale tollerabilità, onde valutare se effettivamente sia stata superata.
La proprietà, rimarca la Corte, è qui tutelata nella sua interezza, "con riferimento alle multiformi esigenze di vita e di piena fruibilità del bene e non dunque solo alla tutela della salute in quanto tale".
L'interpretazione del concetto di normale tollerabilità deve avvenire in senso ampio, pur mantenendo un collegamento alla norma costituzionale che provvede alla tutela della salute.
Accertato il mutamento della "normale qualità della vita" (tenuto conto degli elementi probatori non esaminati nei gradi di merito) la Suprema corte ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
Qui sotto il testo integrale della sentenza.
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